Sul segreto in confessionale una Nota della Sacra Penitenzieria.


Andrea Galli lunedì 1 luglio 2019  su AVVENIRE

 

Ribadendo l’inviolabilità del segreto confessionale, la Penitenzieria reagisce ai tentativi politici o legislativi in vari Paesi, ad esempio in Australia, per indebolirlo

Il segreto del confessionale, il sigillo sacramentale, è assoluto: non ammette deroghe di sorta. E la sua difesa da parte del confessore, «se fosse necessario usque ad sanguinis effusionem», rappresenta «una necessaria testimonianza – un “martirio” – resa direttamente all’unicità e all’universalità salvifica di Cristo e della Chiesa».

È questa la dottrina cattolica di sempre, che viene ribadita ora in una nota della Penitenzieria apostolica, approvata dal Papa e firmata dal penitenziere maggiore, il cardinale Mauro Piacenza, e dal reggente monsignor Krzysztof Nykiel.

La nota nasce in un contesto particolare: le pressioni intensificatesi in questi anni da parte di diversi Stati, a seguito degli scandali per gli abusi sessuali in ambito ecclesiale, affinché i sacerdoti denuncino crimini o violenze su minori appresi in confessionale.

 Il Paese che si è spinto più in là recentemente è l’Australia. Una legge approvata lo scorso febbraio nel territorio federale di Canberra prevede fino a due anni di carcere per chi non riporti crimini sui minori, senza alcuna “esenzione” per quanto appreso dai ministri di culto cattolici o ortodossi in confessionale.

Ma sul sigillo sacramentale «nessun potere umano ha giurisdizione, né può rivendicarla» ricorda la nota vaticana.

La Chiesa ha infatti sempre insegnato «che i sacerdoti, nella celebrazione dei sacramenti, agiscono “in persona Christi capitis”, ossia nella persona stessa di Cristo capo».

Il sacramento non è quindi a loro disposizione.

Il Codice di diritto canonico ha fissato tutto ciò in modo chiaro: al confessore non è consentito, mai e per nessuna ragione, «tradire il penitente con parole o in qualunque altro modo», così come è proibito al confessore «far uso delle conoscenze acquisite dalla confessione con aggravio del penitente».

Il sigillo sacramentale comprende «tutti i peccati sia del penitente che di altri conosciuti dalla confessione del penitente, sia mortali che veniali, sia occulti sia pubblici».

E ciò vale anche «qualora la confessione fosse invalida o per qualche ragione l’assoluzione non venisse data».

Non solo, ma «per la sua peculiare natura il sigillo sacramentale arriva a vincolare il confessore anche “interiormente”, al punto che gli è proibito ricordare volontariamente la confessione ed egli è tenuto a sopprimere ogni involontario ricordo di essa».

 Così «al segreto derivante dal sigillo è tenuto anche chi, in qualunque modo, sia venuto a conoscenza dei peccati della confessione».


Il sacerdote, inoltre, non può fare parola del contenuto della confessione con lo stesso penitente, fuori del sacramento, «salvo esplicito, e tanto meglio se non richiesto, consenso da parte del penitente».

 A sua volta il penitente, celebrato il sacramento, «non ha il potere di sollevare il confessore dall’obbligo della segretezza, perché questo dovere viene direttamente da Dio».

La nota riafferma poi che tali condizioni «non potranno mai costituire una qualche forma di connivenza col male, al contrario rappresentano l’unico vero antidoto al male che minaccia l’uomo e il mondo intero; sono la reale possibilità di abbandonarsi all’amore di Dio, di lasciarsi convertire e trasformare da questo amore, imparando a corrispondervi concretamente nella propria vita».

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E se «non è mai consentito porre al penitente, come condizione per l’assoluzione, l’obbligo di costituirsi alla giustizia», al contempo «appartiene alla “struttura” stessa del sacramento della Riconciliazione, quale condizione per la sua validità, il sincero pentimento, insieme al fermo proposito di emendarsi e di non reiterare il male commesso». Ovvero «qualora si presenti un penitente che sia stato vittima del male altrui, sarà premura del confessore istruirlo riguardo ai suoi diritti, nonché circa i concreti strumenti giuridici cui ricorrere per denunciare il fatto in foro civile e/o ecclesiastico e invocarne la giustizia».

La nota precisa infine come i colloqui in foro interno tra un fedele e un direttore spirituale comportino una «speciale riservatezza», costituendo qualcosa di analogo alla dinamica sacramentale.

Mentre il «segreto pontificio» che vincola in determinati uffici al servizio della Sede Apostolica, ha «quale ratio ultima il bene pubblico della Chiesa e la salus animarum», correttamente interpretati «dalla sola Sede Apostolica, nella persona del Romano Pontefice».

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